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La recente decisione del TAR Lazio (sentenza n. 20429 del 17 novembre 2025) rappresenta un passaggio fondamentale per comprendere fino a che punto un’area possa essere considerata “idonea” all’installazione di impianti fotovoltaici a terra e, soprattutto, quale sia il peso del parere della Soprintendenza nei procedimenti autorizzativi.

Negli ultimi anni, l’espansione delle rinnovabili si è spesso scontrata con i vincoli paesaggistici e con l’interpretazione delle norme introdotte dal d.lgs. 199/2021. La sentenza del TAR contribuisce a fare chiarezza su un tema molto dibattuto: la PAS non può essere utilizzata per aggirare la tutela del paesaggio.

Impianti fotovoltaici e aree idonee: il quadro normativo

Il d.lgs. 199/2021 ha definito alcune categorie di “aree idonee” all’installazione degli impianti fotovoltaici, con l’obiettivo di snellire l’iter autorizzativo. Tra queste rientrano:

  • terreni agricoli situati entro 500 metri da cave, miniere o attività produttive, purché non soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della parte II del d.lgs. 42/2004;

  • aree non ricomprese all’interno di beni tutelati o soggetti a specifica protezione.

Solo quando si ricade in una di queste zone il parere della Soprintendenza, pur necessario, assume carattere non vincolante: l’amministrazione può discostarsene, purché motivi le sue conclusioni.

Nel caso opposto — cioè in presenza di un vincolo paesaggistico, come quello previsto dall’art. 136 del Codice dei beni culturali — il giudizio della Soprintendenza diventa determinante. Senza la sua autorizzazione non è possibile proseguire nella procedura, indipendentemente dalla vicinanza dell’area a cave o insediamenti produttivi.

Cosa ha stabilito il TAR Lazio

La controversia esaminata dai giudici riguardava un impianto da 4,7 MW previsto su un terreno agricolo. L’azienda proponente riteneva che la zona fosse “idonea ex lege” e che, di conseguenza, non fosse necessario valutare l’impatto paesaggistico.

Il TAR ha invece fornito tre chiarimenti di rilievo:

1. Verifica della distanza dei 500 metri

La misura deve essere rispettata su tutto il perimetro dell’area e non solo in alcuni punti. Anche un solo tratto che superi la distanza annulla i presupposti dell’idoneità automatica.

2. La presenza di vincoli paesaggistici esclude la PAS

Se l’area è tutelata ai sensi dell’art. 136 del d.lgs. 42/2004, non è possibile utilizzare la Procedura Abilitativa Semplificata né invocare le lettere c-ter e c-quater dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021.

3. L’ordine procedurale deve essere rispettato

La Regione aveva espresso il proprio parere prima di acquisire quello della Soprintendenza, violando quanto previsto dall’art. 146, comma 5, del Codice dei beni culturali. Il TAR ha ricordato che la sequenza delle valutazioni non è un dettaglio formale ma un elemento sostanziale del procedimento.

In sintesi, laddove esiste un vincolo paesaggistico, la Soprintendenza ha l’ultima parola.

Quali conseguenze per chi progetta impianti fotovoltaici

La sentenza fornisce indicazioni operative che interessano sviluppatori, professionisti e amministrazioni:

  • un terreno è “idoneo” solo se privo di vincoli e se le distanze previste dalla norma sono pienamente rispettate;

  • in presenza di tutela paesaggistica, la PAS non può sostituire l’autorizzazione paesaggistica;

  • la verifica preliminare del vincolo diventa un passaggio imprescindibile nella fase di progettazione;

  • è necessario rispettare rigorosamente la sequenza procedurale prevista dal Codice dei beni culturali.

La decisione del TAR contribuisce dunque a delimitare l’ambito d’intervento, favorendo una maggiore coerenza tra tutela del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili.

FAQ – Aree idonee e fotovoltaico

Quali aree sono considerate idonee?

Oltre ai tetti degli edifici, rientrano tra le zone idonee:

  • aree agricole vicine (entro 500 m) a stabilimenti produttivi, cave dismesse o miniere inattive;

  • zone industriali con distanza ridotta a 350 m negli impianti afferenti ad attività con AIA;

  • terreni collocati entro 300 m da autostrade o infrastrutture stradali principali;

  • siti oggetto di bonifica ed ex discariche.

Quando serve il parere della Soprintendenza?

Ogni volta che l’area è soggetta a vincolo paesaggistico o quando l’intervento modifica l’aspetto esterno di immobili tutelati.
Non è richiesto per le opere prive di impatto visivo, come la manutenzione ordinaria o gli interventi previsti dall’allegato A del D.P.R. 31/2017.

Qual è la novità principale del Decreto aree idonee?

L’introduzione di un catalogo nazionale delle aree idonee, pensato per indicare in modo uniforme e immediato dove è possibile installare impianti rinnovabili. Le Regioni devono integrarlo individuando ulteriori zone entro termini definiti; in caso di mancato adempimento, lo Stato può intervenire direttamente.

Dove non si può installare il fotovoltaico?

Sono esclusi:

  • luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici, storico-artistici o ambientali;

  • parchi, riserve naturali, centri storici e aree archeologiche;

  • terreni agricoli di pregio o non idonei dal punto di vista strutturale.

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