La comunicazione fuel mix al GSE
La comunicazione del fuel mix rientra nel novero degli adempimenti obbligatori previsti, in primo luogo, dalla normativa europea (Direttiva 2003/54/CE) ed in secondo luogo dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 164/2000 e successivo Decreto MISE 31.07.2009 attuativo): questi adempimenti obbligano quindi i fornitori di energia elettrica a comunicare ai propri clienti la composizione dell’insieme di combustibili (il mix appunto) utilizzati per produrre l’energia venduta.
Il fuel mix è applicabile ai privati?. 1
Come si comunica il fuel mix al GSE italiano?. 2
Cosa comporta il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione. 2
Chi dovrebbe applicare le possibili sanzioni 3
Di cosa si tratta
A livello pratico questo si traduce nell’obbligo da parte del fornitore di evidenziare la percentuale di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico) e da fonti non rinnovabili (carbone, gas naturale, nucleare) nel corso del periodo che corrisponde all’anno che precede; questa informazione va fornita alla clientela per il tramite della bolletta energetica o di altri mezzi idonei.
Si tratta di una comunicazione importante perché consente ai consumatori di conoscere l’impatto ambientale dell’energia che acquistano e di operare delle scelte consapevoli in materia di sviluppo energetico; questa particolare trasparenza è finalizzata a favorire lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile incoraggiando i fornitori ad investire sempre di più in queste tecnologie per poter quindi garantire un’offerta energetica maggiormente sostenibile nel corso del tempo.
Come si comunica
La comunicazione relativa al fuel mix può essere effettuata attraverso diversi canali e modalità, tra i quali rientrano ad esempio:
- Bolletta energetica: i fornitori di energia elettrica devono indicare in bolletta la percentuale di energia prodotta da fonti rinnovabili non rinnovabili, fornendo contemporaneamente informazioni sulle emissioni di CO2 associate alla produzione dell’energia medesima;
- Sito web: si tratta di una scelta effettuata da molti fornitori, i quali pubblicano sul proprio sito il fuel mix con le relative informazioni di dettaglio;
- Opuscoli informativi: alcuni fornitori preferiscono inviare ai propri clienti opuscoli informativi contenenti le necessarie informazioni sul fuel mix e sull’impatto ambientale l’energia elettrica prodotta;
- Mobile App: in qualche caso i fornitori mettono a disposizione dei propri clienti apposite applicazioni di telefonia mobile che consentono di monitorare il consumo energetico e di conoscere il fuel mix in tempo reale.
A prescindere dalle modalità utilizzate, il principale requisito di questa comunicazione deve rimanere la chiarezza, unita ad una facile comprensione per i consumatori, in modo da consentire a questi ultimi di fare scelte consapevoli.
Il fuel mix è applicabile ai privati?
Anche i privati che producono energia elettrica e la immettono nel sistema nazionale sono soggetti all’obbligo di comunicare il fuel mix: questo obbligo in particolare risiede nella normativa europea (Direttiva 2009/28/CE), la quale prevede che chiunque produca energia elettrica debba comunicare la composizione del proprio mix di combustibili, indipendentemente dalla dimensione o dal tipo di impianto di produzione utilizzato.
È molto facile dedurre che un privato che produca energia elettrica da fonti rinnovabili e la immetta nel sistema (pannelli solari oppure impianti eolici) avrà una percentuale di energia rinnovabile pari al 100%, mentre i privati che utilizzano per la produzione di energia elettrica combustibili fossili non rinnovabili (gas naturale per esempio) il rapporto percentuale sarà esattamente invertito.
Le modalità di comunicazione del fuel mix da parte dei privati produttori di energia elettrica può avvenire mediante l’utilizzo degli stessi canali previsti per i fornitori di energia elettrica (bolletta oppure sito web): anche in questo caso e intuitivo the durre che questa modalità non risulta applicabile appieno all’ipotesi dei privati; rimane sempre attiva la modalità di comunicazione per il tramite del (GSE), che corrisponde all’ente pubblico gestore del sistema di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Italia.
Come si comunica il fuel mix al GSE italiano?
In Italia, i produttori di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili che intendono accedere agli incentivi previsti dal Conto Energia devono comunicare il fuel mix al Gestore dei Servizi Energetici (GSE): il Conto Energia Rappresenta un sistema di incentivazione che prevede il riconoscimento di un prezzo garantito per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ed immessa in rete.
La comunicazione del fuel mix al GSE può essere materialmente effettuata mediante la compilazione dello specifico disponibile sul sito web del GSE oppure attraverso il sistema informativo online del GSE medesimo. Nel modulo il produttore dovrà indicare la percentuale di energia prodotta dalle fonti rinnovabili e quella invece prodotta da fonti non rinnovabili: andranno inoltre fornite ulteriori informazioni relative all’impianto di produzione di energia, come ad esempio la potenza nominale e la data di entrata in esercizio.
Questa comunicazione rappresenta un obbligo normativo necessario per accedere a tutto il sistema di incentivazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili e mantenere i requisiti.
Cosa comporta il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione
Dal momento che la comunicazione del fuel mix rappresenta un obbligo normativo sia a livello italiano che europeo il mancato adempimento di tale obbligo fa scattare una serie di conseguenze di natura sanzionatoria.
In particolare, In Italia, il mancato adempimento da parte dei produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili può comportare la decadenza del diritto a fruire degli incentivi previsti dal Conto Energia, con conseguente perdita del diritto al mantenimento del prezzo garantito per l’energia prodotta ed immessa in rete.
Tuttavia, bisogna considerare che le posizioni giuridiche dei produttori istituzionali sono ben diverse da quelle dei singoli privati produttori di energia immessa in rete: le eventuali sanzioni amministrative da parte dell’autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) dovrebbero avere una natura pecuniaria e dovrebbero poter variare in base alla gravità della violazione ed alla dimensione dell’impresa o del privato.
A livello pratico il sistema sanzionatorio italiano e di fatto inoperante, dal momento che il GSE conosce già in partenza il mix di produzione energetica dei privati, in relazione ai quali l’obbligo di comunicazione, peraltro non espressamente previsto, rimane del tutto insensato, essendo impensabile un’equiparazione tra un privato ed un ente pubblico o privato proprietario di centrali a gas oppure a carbone.
Le sanzioni potenziali sono di fatto teoriche, non esistendo una commisurazione certa rispetto ad una possibile multa, essendo quest’ultima essenzialmente legata ai mancati adempimenti su garanzie di origine che solo i grandi produttori possono fornire.
Va infine rilevato che il GSE, da parte sua, non è dotato di alcun potere sanzionatorio, ma solo di un potere di segnalazione alla competente Autorità per l’Energia: è auspicabile quindi l’adozione di una normativa sintetica, specificatamente rivolta ai privati, che stabilisca la loro esclusione dall’obbligo di comunicare dei dati che sono già in possesso del gestore del sistema nazionale.
Chi dovrebbe applicare le possibili sanzioni
In Italia, le sanzioni relative alla comunicazione del fuel mix sono applicate dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI): si tratta di un’autorità con competenze specifiche in merito alla vigilanza sul corretto funzionamento del mercato dell’energia elettrica del gas in Italia, con specifico riferimento anche alla tutela dei consumatori.
In particolare, questa autorità ha il potere di accertare le violazioni delle norme in materia di comunicazione del fuel mix, arrivando all’emissione delle conseguenti sanzioni amministrative, Le quali possono avere una natura pecuniaria commisurabile in base alla gravità della violazione ed alla dimensione dell’impresa oppure avere una natura amministrativa, mediante l’adozione di provvedimenti correttivi finalizzati a garantire il rispetto degli obblighi di comunicazione previsti.