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Il “Decreto aree idonee” è stato approvato. La normativa italiana mira a individuare le aree geografiche idonee per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, come il solare, l’eolico, e altre forme di energia pulita. Questo decreto fa parte degli sforzi del governo per accelerare la transizione energetica e ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, in linea con gli obiettivi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra.

Il decreto, approvato il 7 giugno 2024,  mira a chiarire una volta per tutte quali sono le aree da destinare agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con l’auspicio di centrare  i famosi 80 GW di rinnovabili entro il 2030, come stabilito dal PNRR.

Per gli addetti ai lavori, però, il nuovo decreto, complica ulteriormente il quadro normativo e burocratico già particolarmente caotico, anzichè gettare – come ampiamente auspicato – finalmente chiarezza su un settore che comunque è fortemente in difficoltà.

Cosa prevede il decreto?

Il testo del decreto sulle aree idonee per l’installazione di impianti di energie rinnovabili prevede una serie di regole e criteri specifici per individuare le superfici e le aree idonee a tale scopo. Ecco i principali punti salienti del decreto:

  1. Criteri di Idoneità e Non Idoneità: le superfici e le aree all’interno del perimetro di beni sottoposti a tutela sono considerate non idonee. Le Regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro di questi beni, con ampiezza variabile fino a un massimo di 7 chilometri, a seconda della tipologia di impianto e della necessità di tutela​.
  2. Obiettivi di Burden Sharing: Il decreto stabilisce per ogni Regione un obiettivo di potenza da raggiungere entro il 2030. Questo include il 100% della potenza prodotta dai nuovi impianti offshore entrati in esercizio dal 1° gennaio 2021​​.
  3. Potere di Pianificazione delle Regioni: le Regioni hanno la possibilità di individuare le aree idonee, tenendo conto delle peculiarità locali e delle esigenze delle comunità, bilanciando la tutela del territorio e lo sviluppo delle rinnovabili​​.
  4. Fasce di Rispetto e Protezione Ambientale: le aree sottoposte a tutela possono avere fasce di rispetto la cui ampiezza è stabilita dalle Regioni, e queste norme non si applicano agli impianti già esistenti e ai loro rifacimenti​​.
  5. Ruolo del Governo Nazionale: in caso di mancato adeguamento da parte delle Regioni agli obiettivi stabiliti, il Governo può intervenire esercitando i suoi poteri sostitutivi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle energie rinnovabili​.
  6. Intervento del Ministero della Cultura: nei procedimenti autorizzatori, il Ministero della Cultura mantiene la competenza per esprimersi sui progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, secondo quanto previsto dalle normative vigenti​.

Il nuovo decreto, infatti, mescola ancora una volta le carte in tavola, anche rispetto all’ultimo decreto di “aree idonee” precedentemente approvato. Se prima, infatti, entro certi limiti si potevano installare impianti fotovoltaici anche in aree che comprendono beni sottoposti a tutela, con l’ultimo DL non è più permesso. Il nuovo decreto, infatti, stabilisce che – a discrezione delle singole Regioni – i nuovi impianti fotovoltaici possono essere installati in una distanza massima di 7 km rispetto al perimetro dell’area contenente beni sottoposti a tutela. In precedenza questo limite non esisteva; pertanto tutti i progetti avviati precedentemente non sono comunque oggetto del decreto attuale.

La Regione Sardegna ha avuto un ruolo significativo nella definizione del nuovo decreto sulle aree idonee per l’installazione di impianti di energie rinnovabili, approvato dalla Conferenza Unificata. Uno dei principali contributi della Sardegna è stata l’introduzione di un nuovo metodo di calcolo per il raggiungimento degli obiettivi di burden sharing. Mentre le bozze iniziali del decreto consideravano solo il 40% della potenza prodotta dai nuovi impianti offshore, la versione finale, influenzata dalle pressioni della Sardegna, prende in considerazione il 100% della potenza prodotta da questi impianti a partire dal 1° gennaio 2021​​.

Inoltre, la Regione Sardegna ha insistito affinché le aree sottoposte a tutela siano automaticamente considerate non idonee per l’installazione di impianti, con la possibilità per le regioni di stabilire una fascia di rispetto fino a un massimo di 7 chilometri dal perimetro di questi beni, variabile in base alla tipologia di impianto​.

Questo decreto mira a creare un equilibrio tra lo sviluppo delle energie rinnovabili e la protezione dei beni culturali e paesaggistici, fornendo alle Regioni gli strumenti per gestire la transizione energetica in modo sostenibile e rispettoso del territorio.

In base a quali criteri sono state stabilite le aree idonee?

L’ultimo decreto, inoltre, prevede una serie di criteri specifici per identificare tali aree. Questi criteri sono progettati per bilanciare la necessità di espandere la capacità di energia rinnovabile con la protezione dell’ambiente, del paesaggio e delle comunità locali.

Di seguito sono elencati i principali criteri previsti dal decreto:

  1. Vincoli Ambientali e Paesaggistici:
    • Esclusione delle aree protette, come parchi nazionali e riserve naturali.
    • Protezione dei siti di interesse paesaggistico, storico e culturale.
    • Considerazione delle zone di interesse archeologico e delle aree agricole di pregio.
  2. Compatibilità Urbanistica:
    • Rispetto delle normative urbanistiche locali.
    • Priorità per le aree già compromesse o industriali, come siti dismessi, cave, e discariche chiuse.
    • Utilizzo di tetti e strutture esistenti per impianti fotovoltaici.
  3. Accessibilità e Infrastrutture:
    • Prossimità a infrastrutture esistenti, come reti elettriche e strade, per ridurre i costi e l’impatto ambientale delle nuove connessioni.
    • Facilità di accesso per la costruzione e la manutenzione degli impianti.
  4. Impatto Ambientale:
    • Valutazione dell’impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi locali.
    • Misure per mitigare l’impatto visivo e acustico degli impianti, specialmente in aree residenziali.
  5. Fattibilità Tecnica ed Economica:
    • Analisi della disponibilità di risorse naturali, come il vento per gli impianti eolici e la radiazione solare per i fotovoltaici.
    • Considerazione della produttività potenziale e della fattibilità economica dei progetti nelle aree selezionate.
  6. Coinvolgimento delle Comunità Locali:
    • Inclusione delle opinioni e delle preoccupazioni delle comunità locali nel processo decisionale.
    • Incentivi per la partecipazione delle comunità nei progetti di energia rinnovabile, come attraverso cooperative energetiche o benefici diretti.
  7. Altri Vincoli Specifici:
    • Norme specifiche per la distanza da abitazioni, scuole, e ospedali.
    • Limitazioni per l’installazione di impianti in zone a rischio idrogeologico o sismico.

Questi criteri sono progettati per assicurare che lo sviluppo delle energie rinnovabili avvenga in modo sostenibile e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali, promuovendo al contempo la transizione energetica in Italia.

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