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In Italia, l’individuazione delle aree idonee per la realizzazione di impianti fotovoltaici va a rilento 

Mancano i decreti attuativi che i Ministeri competenti devono fornire alle Regioni e alle Province Autonome perché siano in grado di procedere alla definizione di tali aree, ma il complesso normativo esiste.

Dal 2021, come parte degli sforzi che la Legislatura sta compiendo per diffondere la costruzione di impianti fotovoltaici sul territorio italiano, si sono susseguite numerose misure volte a chiarire e incentivare l’individuazione delle aree idonee per la realizzazione di impianti FER. Manca uno step successivo: la redazione di decreti attuativi da parte del Ministero della Transizione Ecologica, quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, e quello della Cultura dei decreti attuativi che forniscano alle Regioni parametri precisi per definire le aree idonee e far sì che la diffusione degli impianti a energia rinnovabili proceda in modo più snello.  

Il complesso normativo 

L’iter normativo per l’individuazione delle aree idonee alla costruzione di impianti fotovoltaici è stato articolato e complesso e, probabilmente, anche questo ha contribuito al rallentamento della sua attuazione. Ricostruiamolo insieme in questo paragrafo. 

Decreto Legislativo n°199 del 2021 

Per attuare la Direttiva Europea datata 11 dicembre 2018 sulla “promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”, la Legislatura italiana è intervenuta per la prima volta con il d.lgs n°199 nel 2021.

Esso ha stabilito che il Ministero dell’Ambiente, insieme a, Ministero dell’Agricoltura, Alimentazione e Foreste e a quello della Cultura, in accordo con la Conferenza Unificata – l’istituto che regola i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome – è tenuto a promulgare uno o più decreti per definire regole uniformi per identificare le zone idonee e non idonee all’installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili. 

Il termine previsto per l’attuazione dei decreti era di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo ma, alla scadenza dei suddetti 180 giorni (15 giugno 2022) nessun decreto interministeriale era stato adottato. 

Il Decreto Energia del 2022 

La regolamentazione prevista dal d.lgs del 2021 è stata successivamente aggiornata con il decreto-legge n°17 del 1° marzo 2022, meglio conosciuto come Decreto Energia e convertito in legge ad aprile 2022.

Con le sue “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”, esso ha introdotto novità proprio per quanto riguarda l’identificazione delle aree idonee. In particolare, sono state individuate “ulteriori aree idonee per l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”.  

Dal 2022, sono quindi annoverate tra le aree idonee anche: 

  • i siti con impianti fotovoltaici soggetti a modifiche significative (rifacimento, potenziamento o ricostruzione totale);
  • le aree agricole entro 300 metri da zone industriali;
  • le zone interne e agricole entro 300 metri da impianti industriali o stabilimenti;
  • le aree adiacenti alle autostrade entro 150 metri;
  • i siti e impianti di proprietà delle Ferrovie dello Stato, gestori ferroviari e concessionarie autostradali.

Inoltre, sia per quanto riguarda gli impianti di nuova costruzione, sia per il potenziamento/rifacimento di quelli già esistenti, è stata redatta la seguente disciplina autorizzativa: 

  • gli impianti fino a 1 MW richiedono una dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) per opere sulle aree del proponente;
  • gli impianti da oltre 1 MW a 10 MW richiedono una procedura abilitativa semplificata (PAS);
  • gli impianti oltre 10 MW richiedono un’autorizzazione unica (AU).

Il Decreto Aiuti del maggio 2022 

A solo un mese dalla conversione in legge del Decreto Energia, un ulteriore decreto-legge – il n°501 del 2022, meglio noto come Decreto Aiuti – intervenendo in materia di “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha nuovamente modificato la disciplina che riguarda l’individuazione delle aree idonee. 

Dal Decreto Aiuti in poi, si considerano idonei anche: 

  • i siti con impianti fotovoltaici che subiscono modifiche significative;
  • le aree non comprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e paesaggistici o considerati di notevole interesse pubblico. La distanza necessaria dal perimetro della fascia di rispetto è fissata a 7 chilometri per gli impianti eolici, e 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici.
  • Per quanto riguarda gli impianti di produzione di biometano, poi, si considerano idonei:
  • i terreni coltivabili entro una distanza di 500 metri da zone artigianali, industriali e commerciali, nonché da siti di rilievo nazionale, miniere e cave;
  • gli spazi interni o entro un raggio di 500 metri da complessi e fabbriche;
  • i terreni limitrofi alle autostrade (entro 300 metri).

Lo stato dei lavori attuale 

Come abbiamo visto, per quanto articolato, il complesso normativo atto a stabilire le regole di definizione delle aree idonee per gli impianti energetici da fonti rinnovabili è presente. Ma a che punto siamo con i decreti attuativi? 

A settembre 2023, il Governo ha pubblicato la bozza del decreto conosciuto come “Decreto Aree Idonee” e lo ha trasmesso alla Conferenza Unificata per l’approvazione. 

Il Decreto Aree Idonee stabilisce, in accordo con l’impianto legislativo, i criteri che Regioni e Province Autonome dovranno seguire per l’individuazione delle aree idonee nei propri territori di competenza. 

Secondo il DM sono considerate idonee: 

  • le superfici occupate da bacini artificiali di accumulo idrico e canali artificiali per la difesa idraulica;
  • le superfici industriali dismesse e altre aree compromesse come aree abbandonate, marginali, non classificate, abusive, terreni improduttivi, miniere, cave, discariche, aree contaminate ed ex aree militari;
  • i siti con impianti della stessa fonte energetica, cave e miniere dismesse, nonché proprietà delle Ferrovie dello Stato italiane e gestori aeroportuali;
  • le aree agricole entro 500 metri da zone industriali, artigianali e commerciali, siti di interesse nazionale, cave e miniere;
  • le aree interne agli impianti industriali e stabilimenti;
  • le aree agricole entro 500 metri dallo stesso impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro 300 metri, specificatamente per impianti fotovoltaici e di produzione di biometano;
  • le aree non incluse in beni tutelati, gravate da usi civici, nella fascia di rispetto di beni tutelati, demanio militare e immobili demaniali non oggetto di valorizzazione o dismissione;
  • le superfici di edifici, strutture e manufatti per l’installazione di impianti fotovoltaici e aree per connessione alla rete elettrica soggette a manutenzione ordinaria;
  • le aree agricole non identificate come non idonee soggette a criteri dimensionali per impianti fotovoltaici standard e agrivoltaici.

Conclusione 

Il Decreto Ministeriale Aree Idonee può apparire come un punto di arrivo ma non lo è: toccherà, successivamente, a Regione e Province definire le aree idonee presenti nel proprio territorio di competenza seguendo le indicazioni fornite dal decreto. Non sorprende che il settore delle energie rinnovabili lamenta una certa lentezza della burocrazia che rallenta inevitabilmente la transizione energetica del nostro Paese. 

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